Secondo la legge oggi in vigore «a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento» (articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).
La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Naturalmente, se prima della consegna verrà emessa la fattura o verrà pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considererà effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Quindi, si applicherà l’Iva del 21%, se la fattura o il pagamento avverranno entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la consegna avverrà il 1 ottobre.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi, l’aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro domani, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Anche in ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.
Se prima dell’aumento viene pagato un acconto, il fornitore ha l’obbligo di emettere la fattura, applicando l’aliquota Iva del 21% per l’importo incassato. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 2 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato.
di Luca De Stefani – Il Sole 24 Ore
Ricordiamo ai clienti di aggiungere la nuova aliquota iva e di aggiornare gli archivi prima dell’emissione documenti del 1° ottobre.
A richiesta ci collegheremo per effettuare la sostituzione automatica.